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sabato 3 novembre 2012

LAVORO. “ARTICOLO 18”: COSI’ L’TALIA, COSI’ INVECE GERMANIA, FRANCIA E SPAGNA

Vita (Trapani) alla occhiellatrice dei cavi per le Fiat Punto


Mercato del lavoro, difesa del posto di lavoro, garanzie per il lavoratore dipendente. Ma anche: disoccupazione giovanile da ridurre, nuove prospettive per chi a cinquant’anni ha perso il proprio lavoro o non è mai uscito dal precariato. “Le parti sociali provano oggi la stretta al tavolo tecnico, con l’obbiettivo di presentarsi con un testo comune con le linee guida di riforma del mercato del lavoro condivise alla convocazione per domani alle 9,45 che porta la firma del sottosegretario alla presidenza Antonio Catricalà, dei ministri Corrado Passera (Sviluppo produttivo), Elsa Fornero (Lavoro), Francesco Profumo (Istruzione) e del viceministro Vittorio Grilli (Economia)”.
Italia. Quasi nessuno vuole toccare l’Articolo 18. Licenziare più facilmente (cioè, non per giusta causa o giustificato motivo), non vuol dire per forza assumere più facilmente, e allora? Vediamo di confrontare cosa prevede la legge in merito di lavoro nel Bel Paese e nelle principali nazioni europee coinvolte, oggi.
ITALIA
In caso di licenziamento illegittimo (perché effettuato senza comunicazione dei motivi, perché ingiustificato o perché discriminatorio) viene applicato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede la “reintegrazione sul posto di lavoro” disposta dal giudice. Si applica nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole).
L’articolo 18 dispone che, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore sia reintegrato nel posto di lavoro. In alternativa allo stesso lavoratore è concessa la facoltà di optare per il risarcimento del danno.
In Italia, la disoccupazione è all’8,9%, mentre la disoccupazione sotto i 25 anni è al 31,0 %.
GERMANIA
Il licenziamento è l’extrema ratio per l’impresa e la sua giustificazione può risiedere nell’inabilità allo svolgimento della prestazione, dovuta a ricorrenti o eccessive assenze per malattia, in un inadempimento contrattuale o in ragioni di carattere economico che riguardano l’impresa. In caso di inadempimento contrattuale grave, il licenziamento può essere intimato senza preavviso. Nel caso di licenziamento illegittimo il lavoratore potrà essere reintegrato nel posto di lavoro e ricevere le retribuzioni arretrate dalla data del licenziamento. Le parti possono tuttavia chiedere la risoluzione del posto di lavoro con pagamento di un risarcimento.
In Germania, la disoccupazione è al 5,5%, mentre la disoccupazione sotto i 25 anni è al 7,8%.
FRANCIA
In Francia le imprese devono sostenere il licenziamento con una causa effettiva, soggettiva, legata quindi a un inadempimento del lavoratore, o oggettiva, nel caso in cui sia dovuta a redundancy. Il lavoratore per avere diritto al risarcimento del danno deve avere almeno due anni di anzianità ed essere stato occupato presso un datore di lavoro con più di 11 dipendenti. Altrimenti dovrà egli stesso provare il danno che ha subìto a causa del licenziamento. In caso di licenziamento illegittimo la sanzione è il risarcimento economico, pari a 6 mensilità, il minimo.
In Francia, la disoccupazione è al 9,9%, mentre la disoccupazione sotto i 25 anni è al 23,8%.
SPAGNA
La Spagna ha appena approvato una importante riforma. Tra le novità più significative la riduzione dei costi per le imprese che licenziano: si punta a un contratto con una indennitàdi licenziamento di 33 giorni per anno di lavoro, contro gli attuali 45, e a semplificare l’applicazione dei licenziamenti cosiddetti low cost a 22 giorni per le imprese in crisi.
 In Spagna il giudice può obbligare al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, ma l’azienda può optare per il risarcimento del lavoratore. Le regole generali non vengono applicate ai manager e ai dipendenti in periodo di prova.
In Spagna, la disoccupazione è al 22,9%, mentre la disoccupazione sotto i 25 anni è al 48,7%.

NOTA: I dati sono tratti dal quotidiano  “Il Sole 24 Ore” del 14 Febbraio 2012.

Redazione